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I.
ACCORDO DI REVISIONE DEL CONCORDATO LATERANENSE
TESTO
DELL’ACCORDO
La
Santa Sede e la Repubblica italiana, tenuto conto del processo di
trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli
ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal concilio
Vaticano II;
avendo
presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti
dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le
dichiarazioni del concilio ecumenico Vaticano II circa la libertà
religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica, nonché
la nuova codificazione del diritto canonico;
considerato
inoltre che, in forza del secondo comma dell’art. 7 della
Costituzione della Repubblica italiana, i rapporti tra lo
Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i
quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle
due parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione
costituzionale;
hanno
riconosciuto l’opportunità di addivenire alle seguenti modificazioni
consensuali del Concordato lateranense:
Art.
1 - La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo
Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale
principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la
promozione dell’uomo e il bene del paese.
Art.
2 - 1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la
piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e
caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare
è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico
esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero
spirituale nonché della giurisdizione in materia
ecclesiastica.
2. È
ugualmente assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di
corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza episcopale italiana,
le conferenze episcopali regionali, i vescovi, il clero e i fedeli,
cosí come la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e
documenti relativi alla missione della Chiesa.
3. È
garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la
piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
4. La
Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma,
sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la
cattolicità.
Art.
3 - 1. La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie è
liberamente determinata dall’autorità ecclesiastica. La Santa Sede
si impegna a non includere alcuna parte del territorio italiano in
una diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio di altro
stato.
2. La
nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata
dall’autorità ecclesiastica. Quest’ultima dà comunicazione alle
competenti autorità civili della nomina degli arcivescovi e vescovi
diocesani, dei coadiutori, degli abati e prelati con giurisdizione
territoriale, cosí come dei parroci e dei titolari degli altri
uffici ecclesiastici rilevanti per l’ordinamento dello
Stato.
3. Salvo
che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno
nominati agli uffici di cui al presente articolo ecclesiastici che
non siano cittadini italiani.
Art.
4 - 1. I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i
voti hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere
esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile
sostitutivo.
2. In caso
di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura
d’anime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso fra le
truppe, oppure, subordinatamente, assegnati ai servizi
sanitari.
3. Gli
studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica
alla teologia ed i novizi degli istituti di vita consacrata e delle
società di vita apostolica possono usufruire degli stessi rinvii dal
servizio militare accordati agli studenti delle università
italiane.
4. Gli
ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra
autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a
conoscenza per ragione del loro ministero.
Art.
5 - 1. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti,
occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo
accordo con la competente autorità ecclesiastica.
2. Salvo i
casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per
l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza
averne dato previo avviso all’autorità ecclesiastica.
3.
L’autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle
popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica,
per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto
cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.
Art.
6 - La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte
le domeniche e le altre festività religiose determinate d’intesa tra
le parti.
Art.
7 - 1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio
enunciato dall’art. 20 della Costituzione, riafferma che il
carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una
associazione o istituzione non possono essere causa di speciali
limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua
costituzione, capacità giuridica e ogni forma di
attività.
2. Ferma
restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne
sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda
dell’autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a
riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi
sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto
canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto.
Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili
di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.
3.
Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di
religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi,
sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di
istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di
culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto
della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello
Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per
le medesime.
4.
Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni
all’interno o all’ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici e
le collette effettuate nei predetti edifici, continueranno ad essere
soggetti al regime vigente.
5.
L’amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è
soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di
questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle
leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche.
6.
All’atto della firma del presente accordo, le parti istituiscono una
commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre
alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli
enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni
finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo
nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici. In via
transitoria e fino all’entrata in vigore della nuova disciplina
restano applicabili gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30
del precedente testo concordatario.
Art.
8 - 1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni
contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che
l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile,
previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la
celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti
gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del
codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e
redigerà quindi, in doppio originale, l’atto di matrimonio, nel
quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi
consentite secondo la legge civile.
La Santa
Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere
luogo:
a)
quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile
circa l’età richiesta per la celebrazione;
b)
quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile
considera inderogabile.
La
trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile,
l’azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere piú
proposta.
La
richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del
luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque
giorni dalla celebrazione. L’ufficiale dello stato civile, ove
sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro
ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al
parroco.
Il
matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche
se l’ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia
effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto.
La
trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta
dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e
senza l’opposizione dell’altro, sempre che entrambi abbiano
conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della
celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza
pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai
terzi.
2. Le
sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali
ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del
superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle
parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica
italiana con sentenza della corte d’appello competente, quando
questa accerti:
a)
che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere
della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del
presente articolo;
b)
che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato
assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in
giudizio, in modo non difforme dai principi fondamentali
dell’ordinamento italiano;
c)
che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione
italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze
straniere.
La
corte d’appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una
sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a
favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato
nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione
sulla materia.
3.
Nell’accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la
Santa Sede sente l’esigenza di riaffermare il valore immutato della
dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa
per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della
società.
Art.
9 - 1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della
libertà della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti
dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il
diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e
istituti di educazione. A tali scuole che ottengano la parità è
assicurata piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli
altri enti territoriali, anche per quanto concerne l’esame di
Stato.
2.
La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura
religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno
parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad
assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento
della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie
di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e
della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno
il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto
insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro
genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità
scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma
di discriminazione.
Art.
10 - 1. Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i
collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la
formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il
diritto canonico, continueranno a dipendere unicamente dall’autorità
ecclesiastica.
2. I
titoli accademici in teologia e nelle altre discipline
ecclesiastiche, determinate d’accordo tra le parti, conferiti dalle
facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato.
Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle scuole
vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e di
biblioteconomia.
3. Le
nomine dei docenti dell’Università cattolica del Sacro Cuore e dei
dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo
religioso, della competente autorità ecclesiastica.
Art.
11 - 1. La Repubblica italiana assicura che l’appartenenza alle
forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la
degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la
permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar
luogo ad alcun impedimento nell’esercizio della libertà religiosa e
nell’adempimento delle pratiche di culto dei cattolici.
2.
L’assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici
nominati dalle autorità italiane competenti su designazione
dell’autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l’organico
e le modalità stabiliti d’intesa fra tali autorità.
Art.
12 - 1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo
ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed
artistico.
Al
fine di armonizzare l’applicazione della legge italiana con le
esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due
parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la
valorizzazione e il godimento dei beni culturali d’interesse
religioso appartenenti ad enti e istituzioni
ecclesiastiche.
La
conservazione e la consultazione degli archivi d’interesse storico e
delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e
agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due
parti.
2. La
Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe cristiane
esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio
italiano con l’onere conseguente della custodia, della manutenzione
e della conservazione, rinunciando alla disponibilità delle altre
catacombe. Con l’osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi
gli eventuali diritti di terzi, la Santa Sede può procedere agli
scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre
reliquie.
Art.
13 - 1. Le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni
del Concordato lateranense accettate dalle due parti, ed entreranno
in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Salvo
quanto previsto dall’art. 7, n. 6, le disposizioni del Concordato
stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate.
2.
Ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza di
collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere
regolate sia con nuovi accordi tra le due parti sia con intese tra
le competenti autorità dello Stato e la Conferenza episcopale
italiana.
Art.
14 - Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o
di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la
Repubblica italiana affideranno la ricerca di un’amichevole
soluzione ad una commissione paritetica da loro nominata.
Roma,
diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.
PROTOCOLLO
ADDIZIONALE
Al
momento della firma dell’accordo che apporta modificazioni al
Concordato lateranense, la Santa Sede e la Repubblica italiana,
desiderose di assicurare con opportune precisazioni la migliore
applicazione dei Patti lateranensi e delle convenute modificazioni,
e di evitare ogni difficoltà di interpretazione, dichiarano di
comune intesa:
1.
In relazione all’art. 1: Si considera non piú in vigore il
principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della
religione cattolica come sola religione dello Stato
italiano.
2.
In relazione all’art. 4: a) Con riferimento al n. 2, si considerano
in cura d’anime gli ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i
rettori di chiese aperte al culto ed i sacerdoti stabilmente addetti
ai servizi di assistenza spirituale di cui all’art. 11.
b)
La Repubblica italiana assicura che l’autorità giudiziaria darà
comunicazione all’autorità ecclesiastica competente per territorio
dei procedimenti penali promossi a carico di
ecclesiastici.
c)
La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato
lateranense per dichiararsi d’accordo, senza pregiudizio
dell’ordinamento canonico, con l’interpretazione che lo Stato
italiano dà all’art. 23, secondo comma, del trattato lateranense,
secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei
provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale
disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti
costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani.
3.
In relazione all’art. 7: a) La Repubblica italiana assicura che
resterà escluso l’obbligo per gli enti ecclesiastici di procedere
alla conversione di beni immobili, salvo accordi presi di volta in
volta tra le competenti autorità governative ed ecclesiastiche,
qualora ricorrano particolari ragioni.
b)
La commissione paritetica, di cui al n. 6, dovrà terminare i suoi
lavori entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente
accordo.
4.
In relazione all’art. 8: a) Ai fini dell’applicazione del n. 1,
lett. b), si intendono come impedimenti inderogabili della legge
civile:
1)
l’essere uno dei contraenti interdetto per infermità di
mente;
2)
la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti
civili;
3)
gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea
retta.
b)
Con riferimento al n. 2, ai fini dell’applicazione degli articoli
796 e 797 del Codice italiano di procedura civile, si dovrà tener
conto della specificità dell’ordinamento canonico dal quale è
regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine. In
particolare,
1) si
dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla
legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al
diritto canonico;
2)
si considera sentenza passata in giudizio la sentenza che sia
divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;
3)
si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del
merito.
c)
Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati,
prima dell’entrata in vigore del presente accordo, in conformità
alle norme dell’art. 34 del Concordato lateranense e della legge 27
maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato iniziato il
procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria civile, previsto dalle
norme stesse.
5.
In relazione all’art. 9: a) L’insegnamento della religione cattolica
nelle scuole indicate al n. 2 è impartito - in conformità alla
dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza
degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei
dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa,
dall’autorità scolastica. Nelle scuole materne ed elementari detto
insegnamento può essere impartito dall’insegnante di classe,
riconosciuto idoneo dall’autorità ecclesiastica, che sia disposto a
svolgerlo.
b) Con
successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la
Conferenza episcopale italiana verranno determinati:
1) i
programmi dell’insegnamento della religione cattolica per i diversi
ordini e gradi delle scuole pubbliche;
2)
le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in
relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle
lezioni;
3) i
criteri per la scelta dei libri di testo;
4) i
profili della qualificazione professionale degli
insegnanti.
c)
Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente
nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da
norme particolari.
6.
In relazione all’art. 10: La Repubblica italiana,
nell’interpretazione del n. 3 - che non innova l’art. 38 del
Concordato dell’11 febbraio 1929 - si atterrà alla sentenza 195/1972
della Corte costituzionale relativa al medesimo articolo.
7.
In relazione all’art. 13 n. 1: Le parti procederanno ad opportune
consultazioni per l’attuazione, nel rispettivo ordine, delle
disposizioni del presente accordo.
Il
presente protocollo addizionale fa parte integrante dell’accordo che
apporta modificazioni al Concordato lateranense contestualmente
firmato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana.
Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.
ECEI
3
N.B. Si
raccomanda la consultazione dei testi originali presso il sito della
Conferenza
Episcopale Italiana. È inoltre possibile richiedere i documenti
presso il sito della Libreria Editrice Vaticana.
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